Contributo a fondo perduto per i centri storici

A partire dal 18 novembre sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal DL n. 104/2020 destinato a sostenere le imprese e gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo del turismo estero causato dalla pandemia dovuta al Covid-19.

I contribuenti potranno presentare la domanda fino al 14 Gennaio 2021, attraverso la sezione “Fatture e Corrispettivi” presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

L’importo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e quello del giugno 2019.

A chi spetta 

E’ prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri. 

I centri interessati sono 29, e sono indicati nelle istruzioni del modello.

Come e quando compilare la domanda

Dal 18 novembre 2020 fino al 14 gennaio 2021 i contribuenti potranno richiedere il bonus inviando la richiesta esclusivamente in via telematica compilando l’apposito modello presente nella sezione “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate. 

L’invio può essere effettuato anche dagli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche nel portale “Fatture e corrispettivi”. 

Dopo la presentazione della domanda il sistema risponde con due ricevute:

  • la prima attesta la presa in carico o l’eventuale scarto dell’istanza a seguito dei controlli formali;
  • la seconda, verificata l’esattezza e la coerenza dei dati comunicati con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, comunica l’accoglimento o meno della richiesta, con indicazione dei motivi del rigetto.

Le somme verranno erogate direttamente sul conto corrente del beneficiario da indicare nell’istanza.

I requisiti e l’entità del contributo

Il contributo spetta solo se l’impresa ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico delle città indicate nell’elenco e solo se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. 

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1°luglio 2019 il contributo spetta a prescindere. 

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019:

  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro
  • 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milioni di euro.

Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

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